La clausola di trasporto marittimo viene completata con l’indicazione del porto di imbarco convenuto.
Con questa clausola le spese e i rischi gravano sul venditore sino al momento in cui la merce viene imbarcata, mentre sono a carico del compratore spese e rischi riguardanti il trasporto e lo scarico a destino. Tali oneri passano dal venditore al compratore al momento e nel luogo di passaggio della merce oltre la murata della nave. Il contratto di trasporto e di assicurazioni vengono stipulati (a proprio carico) dal compratore, che deve comunicare in tempo utile il nome della nave, la banchina d’imbarco e la data di imbarco. Il venditore, imbarcata la merce, deve darne comunicazione al compratore senza ritardo (v. incoterms).
Lascia un commento