Documento emesso in duplice esemplare dal soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi per tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’iva (imponibili, non imponibili o esenti). L’emissione della fattura spetta a imprenditori, artisti e professionisti. Non esiste una forma uniforme (unica) del modello, ma sono stabiliti gli elementi obbligatori fra i quali gli estremi del documento di trasporto (DDT) in caso di fatturazione differita.
L’obbligo della fatturazione non esiste per le operazioni escluse (estranee al regime iva). La fattura deve essere emessa il giorno dell’operazione distinguendo tre situazioni diverse:
- cessione di beni immobili: il momento della stipulazione del contratto
- cessione di beni mobili: il giorno della consegna o spedizione; se vi è il documento di consegna (DDT), la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione (fattura differita)
- prestazione di servizi: il giorno in cui viene pagato il corrispettivo
La fattura deve essere registrata, entro un certo termine, nel registro delle fatture di vendita da parte del venditore e nel registro delle fatture di acquisto da parte del compratore. La conservazione delle fatture deve corrispondere alla durata di dieci anni.
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